(Giudice di Pace di Cagliari, sentenza a verbale n. 1399/2018 del 12 dicembre 2018)

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Cagliari, nella persona della dott.ssa Maria Uda, ha annullato il verbale di accertamento di plurime infrazioni al Codice della Strada, emesso nei confronti di un automobilista ed elevato da un agente della Polizia Stradale in borghese, libero dal servizio e con vettura privata, diversi giorni dopo il fatto, col meccanismo della contestazione differita.

La sentenza afferma alcuni principi di diritto a tutela dei cittadini nonché affronta un tema poco trattato, ossia le modalità di contestazione delle violazioni al Codice della Strada da parte di agenti in borghese della Polizia Stradale o degli altri corpi di polizia indicati all’art. 12 C.d.S.

Il D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., meglio conosciuto come Codice della Strada, impone a coloro i quali sono demandati compiti di polizia stradale, quando non sono in uniforme e intendono espletare tali compiti di polizia, di fare uso di apposito segnale distintivo conforme al modello stabilito nel regolamento (art. 12 comma 5 C.d.S.), di eseguire l’ALT mediante sorpasso del veicolo da fermare e, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, di esibire la tessera rilasciata dalla competente amministrazione (art. 24, commi 3 e 5, reg. att. C.d.S.). Ne consegue che, ogni violazione contestata senza l’osservanza di quanto disposto dalla Legge, è illegittima e il relativo verbale dovrà essere annullato.

In sentenza viene ulteriormente affermato che, nell’ipotesi di accertamento di violazione al C.d.S. da parte di agente in borghese, non è possibile la contestazione differita della violazione. Difatti, l’art. 201 comma 1 bis C.d.S., individuante una serie di situazioni legittimanti una contestazione differita della violazione, si pone come eccezione rispetto alla regola generale che impone la contestazione immediata da parte di agenti che sono in divisa e in servizio e non anche agli agenti in borghese. Questi ultimi, pertanto, consegue che, laddove intendano espletare compiti di polizia stradale, sono tenuti a procedere alla contestazione immediata utilizzando l’apposito segnale distintivo previsto all’art. 12 comma 5 C.d.S. e procedendo all’accertamento e contestazione dell’infrazione commessa dal veicolo nel rispetto delle modalità attuative indicate all’art. 24 commi 3 e 5 delle disposizioni attuative al C.d.S.