(Tribunale di Cagliari, ordinanza dott. P. Piana del 14.01.2019)
Il Tribunale di Cagliari, nella persona del G.I. dott. Piana, si è espresso sull’eccezione di improcedibilità di una opposizione a decreto ingiuntivo notificato dopo i 40 giorni previsti all’art. 641 c.p.c.
L’attore opponente, invero, notificava l’atto di opposizione al 40 giorno utile mediante notifica a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica certificata estratti dal registro INIPEC degli avvocati difensori, presso i quali il Creditore aveva eletto domicilio. Tuttavia, nella casella pec del notificante, giungevano unicamente le ricevute di accettazione e non anche quelle di consegna.
O meglio, successivamente, il sistema generava una prima comunicazione di “avviso di mancata consegna”, con la quale informava il notificante che il messaggio non era stato consegnato nelle prime dodici ore dall’invio. Seguiva una seconda comunicazione, sempre di “avviso di mancata consegna”, con la quale si dava atto che la spedizione (rectius: notificazione) era da considerarsi come non andata a buon fine.
L’attore opponente, valutato l’esito della notifica, non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, notificava in forma cartacea opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, dando nuovo impulso al procedimento notificatorio.
Parte opposta, nel costituirsi in giudizio, sollevava eccezione di improcedibilità, ritenendo l’opposizione fuori termine e, in ogni caso, contestava il tempo trascorso (dieci giorni) tra l’esito della prima notifica e il rinnovo della stessa.
Il Giudice, accogliendo le ragioni di parte opponente, ha osservato che, quando il procedimento notificatorio non si conclude per causa non imputabile alla parte che lo ha richiesto o attivato tempestivamente, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la notificazione può essere utilmente rinnovata entro il termine previsto dall’art. 650 ultimo comma c.p.c. per l’opposizione tardiva, vale a dire entro 10 giorni dall’inizio dell’esecuzione. Tale principio, trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 10216 del 4.5.2006, resa in un caso di notificazione cartacea tempestivamente consegnata all’Ufficiale Giudiziario ma mai perfezionata, ed appare applicabile anche alla notificazione telematica, in quanto è espressione del principio generale di rango costituzionale secondo il quale non può essere riconosciuta la decadenza del soggetto cui non sia addebitabile l’esito negativo della procedura di notifica.
L’unico rimedio utilmente esperibile è, in sostanza, l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (sempre che non si possa rinotificare entro i 40 giorni previsti dalla legge) e, sempre secondo unanime giurisprudenza, il procedimento notificatorio deve essere ripreso entro un termine ragionevole.
Il Giudice, con riferimento al tempo trascorso tra la prima e seconda notifica, sempre accogliendo le ragioni attoree e rigettando le eccezioni di parte opposta, ha richiamato una recente sentenza della Suprema Corte, Sezione Lavoro, la numero 16943 del 27/06/2018, ove è affermato il principio secondo cui il termine per rinnovare la notifica non perfezionata è pari alla metà di quello ordinario, decorrente dalla conoscenza del fatto che la prima notifica non è andata a buon fine (principio confermato anche da Cassazione Civile, Sesta Sezione – 3, ordinanza n 20700 del 9 agosto 2018).